Il 5 ottobre il CdM ha approvato le modifiche ai Decreti Sicurezza, noti anche come Decreti Salvini. I Decreti avevano riformato le norme: sull’accoglienza, sul soccorso in mare, sulla cittadinanza e sull’asilo.
Cosa succede adesso?
Vengono ripristinati la protezione umanitaria per i migranti ed il sistema di accoglienza diffuso. Il sistema Sprar/Siproimi diviene Sistema di Accoglienza e Integrazione. Così, torna in auge il sistema di accoglienza diffuso gestito dai Comuni, e ad averne diritto saranno anche i richiedenti asilo oltre che i minori ed i beneficiari di protezione internazionale. Il Testo unico sull’Immigrazione (1998) prevedeva un permesso di soggiorno per motivi umanitari che adesso viene reintrodotto come protezione speciale, concessa per ragioni di carattere umanitario o “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La protezione avrà la durata di due anni e non scaturirà solo per ‘i casi speciali’ introdotti dal primo Decreto Sicurezza. Saranno convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi: per protezione speciale, per calamità, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività di tipo sportivo o artistico, per motivi religiosi, per assistenza ai minori.
Sarà previsto il diritto ad iscriversi all’anagrafe e ad un documento di identità valido per tre anni.
Le persone all’interno dei Centri di Permanenza e Rimpatrio, per un massimo di novanta giorni e non più centottanta, potranno rivolgersi al Garante, nazionale o regionale, come persone private della libertà personale. Viene introdotto per i protagonisti di proteste o danneggiamenti all’interno dei CPR l’istituto giuridico della flagranza differita.
L’attesa massima per la richiesta della cittadinanza da parte di uno straniero naturalizzato in Italia passa dai quattro ai tre anni. La revoca per reati terroristici di un’eventuale cittadinanza acquisita è ancora prevista.
Permane la perseguibilità delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, giacché non scompare il principio secondo cui il Ministro degli Interni, con il Ministro della Difesa e dei Trasporti, può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi ONG (ed il cui sequestro non è più supposto). Però, se queste ultime avranno effettuato le manovre di soccorso seguendo le convenzioni internazionali, comunicando con le autorità preposte, il comma non potrà essere applicato. In caso di violazioni, sarà soltanto un magistrato al termine di un processo penale a stabilire le multe (dai diecimila ai cinquantamila euro).
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