Erano 67 i migranti a bordo di un piccolo natante in legno in procinto di affondare che venivano soccorsi nell’area SAR libica dal Vos Talassa, un rimorchiatore battente bandiera italiana. Dell’operazione venivano informate le autorità italiane MRCC Roma che inoltravano la comunicazione alle loro controparti libiche.
La Libia ordinava al Vos Talassa di dirigersi verso la Libia per il rimpatrio dei migranti ma durante la notte un migrante accortosi che il rimorchiatore italiano aveva invertito la rotta ha avvertito gli altri migranti. Dalla situazione nasceva uno stato di forte tensione ed agitazione tra i migranti che si traduceva in atteggiamenti minacciosi verso l’equipaggio per ottenere una nuova inversione della rotta per puntare di nuovo verso l’Italia. Interveniva così la Guardia Costiera che prendeva a bordo i migranti e li conduceva in Italia.
Il 23 Maggio 2019 il Giudice dell’Udienza preliminare di Trapani riteneva che la condotta dei migranti non potesse essere punita, configurandosi come legittima difesa per evitare il rientro il Libia dove esisteva un concreto pericolo di violenze e trattamenti inumani e degradanti. La Corte di Appello di Palermo aveva poi riformato la sentenza e condannava gli imputati per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale aggravti, nonché per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare aggravata.
il 16 Dicembre 2021 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di Secondo Grado stabilendo che “è scriminata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare, facendo valere il diritto al non respingimento verso un luogo non sicuro, si opponga alla riconsegna allo Stato libico”.
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